L’implementazione dei modelli organizzativi e di gestione ex d.lgs. n. 231/2001
Introduzione.
I modelli organizzativi e di gestione redatti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche») sono volti ad esonerare le società dalla responsabilità per i reati commessi da soggetti che ricoprono «posizione apicale», semprechè sia dimostrabile l’idoneità di tali modelli a prevenire i reati di cui trattasi (1). Peraltro, nella recente prassi che si e` formata a seguito dell’introduzione del citato Decreto, i modelli sono frequentemente rappresentati da documenti di natura dispositiva/previsionale (nel gergo consulenziale, modelli «a tendere», ovvero modelli «to be» in luogo di « modelli as is») e con contenuto essenzialmente formale/giuridico. Muovendo da tale osservazione è facile comprendere come la loro funzione strumentale di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto non possa dirsi veramente realizzata senza la definizione e l’implementazione, a monte, dei meccanismi operativi e delle procedure che sono indispensabili per l’effettiva attuazione dei modelli e, in ultima analisi, per dimostrare la loro reale efficacia anche in un contraddittorio giudiziario (2). Se questi obiettivi non sono raggiunti, l’adozione di modelli meramente «formali» del genere sopra descritto sarebbe di per sè priva di valenza probatoria in favore delle societa , anzi, potenzialmente, auto-accusatoria.
Nel prosieguo viene proposta una prima sommaria rappresentazione delle principali componenti che qualificano i modelli organizzativi — gestionali, derivabili dal testo normativo e dalle Federal Sentencing Guidelines statunitensi cui si è ispirato il legislatore italiano, ordinate secondo il livello gerarchico indicato nella figura che segue.
(1) Per un primo approfondimento del d.lgs. n. 231/2001 si rinvia, fra tutti, alla Rubrica Giurisprudenza Penale d’Impresa, in questa Rivista n. 4/2004.
(2) Così la Relazione allo schema di d.lgs.: «Requisito indispensabile perchè dall’adozione del modello derivi l’esenzione da responsabilità dell’ente è che esso venga anche efficacemente attuato: l’effettività rappresenta, dunque, un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità».