Aspetti critici del nuovo falso in bilancio
1. Premessa.
La riforma del delitto del falso in bilancio ha suscitato un ampio dibattito, che, per molti versi, è parso maggiormente condizionato dalle vicende individuali di personaggi di primissimo piano coinvolti in vicende giudiziarie legate a questo reato, piuttosto che da considerazioni propriamente tecnico giuridiche. Tralasciando per ovvi motivi i riflessi «personali», di cui si è già scritto e detto anche troppo, il nostro interesse sarà pertanto volto, e non potrebbe essere altrimenti, alle sostanziali modifiche che sono state apportate all’impianto fino ad oggi vigente.
Del resto la disciplina del falso in bilancio — come prevista dall’art. 11 della Legge Delega n. 366/2001 confermata nel testo elaborato dalla Commissione Vietti approvato oggi dal Consiglio dei Ministri — non ha soltanto radicalmente innovato le fattispecie incriminatici indicate dall’art. 2621 c.c., nella sua datata formulazione del 1942, ma ha rappresentato altresì un mutamento di rotta rispetto a quanto prospettato in materia (segnatamente all’art. 10) dal precedente schema di legge delega (Commissione Mirone) per la riforma del diritto societario. Si segnala in merito che, oltre alle disposizioni specifiche sulle cooperative, le uniche modifiche apportate dalla D.L. n. 366/2001 al precedente disegno di legge delega — per l’appunto il «testo Mirone» — riguardano proprio il tema dei reati societari e, in specie, del «falso in comunicazioni sociali».
Si premette sin d’ora che l’obiettivo di fondo perseguito dalla riforma è stato quello di avviare un indispensabile processo di deflazione della giustizia penale in materia di falso in bilancio. Ev unanime opinione che, nel corso degli ultimi anni, si sia assistito ad un eccessivo ricorso a questo reato, impiegato talvolta per finalita` che non gli erano proprie, in quanto utilizzato come una sorta di «grimaldello», attraverso il quale intraprendere procedimenti per fatti (per tutti costituzione di fondi neri per presunte corruttele) altrimenti di difficile prova e di problematico inquadramento penalistico. Va da sè che l’indagine per falso in bilancio (vista per l’appunto come grimaldello) è più agevole di quella richiesta per dimostrare reati quali la corruzione, che necessitano di norma di modalità investigative (accertamenti, intercettazioni, appostamenti, raccolta di informazioni di natura testimoniale e quant’altro) neppure lontanamente confrontabili con quelle su cui fondare la fattispecie della falsa comunicazione sociale: il bilancio, il corpo del reato, è un documento sempre facilmente accessibile. L’esperienza poi insegna come taluni consulenti dei PM (la responsabilità di noi professionisti è palese) abbiano talvolta imboccato sentieri perigliosi, formulando, specie in tema di valutazioni di bilancio, ipotesi alquanto soggettive, forse sarebbe più corretto scrivere suggestive, per dimostrare presunte scorrettezze contabili.
Ciò premesso si segnala come la polemica in atto muove principalmente dalla tesi che con l’art. 11 della Legge n. 366/ 2001, e con il successivo provvedimento legislativo approvato dall’esecutivo, si sia andati ben oltre a quella che era la sentita esigenza di meglio circoscrivere i limiti di applicazione del reato, riducendo conseguentemente ad ambiti estremamente angusti la fattispecie tipica del falso in bilancio o almeno la sua punibilità in senso lato: con la nuova normativa la fattispecie del reato troverà verosimilmente adozione soltanto in casi limitati. Peraltro, ciò che ha suscitato le piu` aspre rimostranze da una parte non trascurabile dei commentatori e` che la presunta deregulation del reato, secondo essi assimilabile ad una depenalizzazione sostanziale, non sia stata posta in essere mediante provvedimenti diretti e trasparenti, ma con una serie strisciante di misure ad hoc che, senza mai dichiarare di volere abrogare la fattispecie stessa di reato, hanno alla prova dei fatti privato di significato il sistema penale in materia di bilancio. Si tratta di tesi dai contenuti forti, per molti versi provocatori ma, nondimeno, meritevole di una prima riflessione, che potrà essere riproposta solo dopo aver passato in rassegna i principali aspetti del riformato reato.